Agevolazioni Fiscali

ACCISA sul CONSUMO di ENERGIA ELETTRICA (EX Imposta Erariale) e APPLICAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

 

Le forniture di energia elettrica sono soggette:

All’accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (“Testo Unico delle Accise”), con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
All’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:

  • esclusioni / esenzioni dal campo di applicazione dell’accisa – Art. 52, commi 2 e 3 TUA

 

  • non applicazione delle accise per Clienti “Soggetti Obbligati” ai fini fiscali – Art. 53 TUA

 

  • altre esenzioni da accisa – Art. 17 TUA.

 

  • applicazione di aliquota I.V.A. ridotta

 

  • non imponibilità ai fini dell’aliquota I.V.A. da applicare

 


VANTAGGI FISCALI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

L’Unione Europea ha previsto una notevole spinta per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l’impiego dell’energia prodotta con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai prodotti petroliferi e limitarne gli effetti dannosi sull’ambiente; per questo motivo sono stati previsti contributi ed agevolazioni di carattere fiscale e non fiscale.

 

L’energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili, se di potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta ad accisa.


L’energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW è esente da accisa se consumata dalle imprese di auto-produzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.


L’energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da biogas è esclusa dalla tassazione.


ESCLUSIONI / ESENZIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA – Art. 52, commi 2 e 3 TUA

 

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione; in particolare, segnaliamo:

 

– utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici (*) classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della “nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO


– impiegata nei processi mineralogici (*) classificati con le lettere DI 26 della “Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia dalla classificazione ATECO


– impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento

 

ESENZIONI DALLE ALIQUOTE PREVISTE PER L’ACCISA

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa; in particolare, segnaliamo:

• utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità
• utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri
• impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano

Come ottenere le suddette esenzioni?

Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto, occorre stabilire quali delle due istanze disponibili è opportuno presentare.
I Clienti aventi utilizzi di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, quali per l’appunto usi assoggettati ed usi esclusi oppure esenti, con potenza disponibile inferiore a 200kW, devono utilizzare il modello denominato “Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso dell’energia elettrica per Clienti con uso proprio con impiego promiscuo e potenza disponibile NON superiore a 200Kw”. Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Società Elettrica al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, al fine di convenire direttamente con l’Ufficio il canone d’imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (come stabilito dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico delle Accise).

Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Energygas Italia al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con il riconoscimento dell’agevolazione.

 

NON APPLICAZIONE delle ACCISE per CLIENTI “SOGGETTI OBBLIGATI” ai FINI FISCALI – Art. 53 TUA

 

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 53 regolamenta i soggetti obbligati.
Nel dettaglio, il comma 1 definisce chi sono i soggetti obbligati d’imposta, ovvero:

• i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali (indicati come venditori);
• gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
• i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
• i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico (di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) limitatamente al consumo di detta energia.

Il comma 2 dell’art. 53 TUA, inoltre, stabilisce chi ha la facoltà di diventarne su richiesta, ovvero:

• i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
• i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

Ai soggetti obbligati è rilasciata, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, una licenza di esercizio o un’autorizzazione, ove è attributo uno specifico codice ditta alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).
La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l’applicazione delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l’energia elettrica acquistata.

Come ottenere la NON applicazione dell’accisa?

Il Cliente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello denominato “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’uso dell’energia elettrica dei clienti Soggetti Obbligati” e provvedere ad allegare necessariamente una copia della licenza di esercizio o dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per il territorio.


ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise

Sono esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture di energia elettrica quando destinate:


• ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;


• ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea); alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);


• ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (quali: l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).


Come ottenere le suddette esenzioni
Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:

Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma


APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA

 L’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.

Chi ne ha diritto?

  • Imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
  • imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
  • soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
  • soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali condomini, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E)

Come ottenere l’applicazione dell’aliquota iva ridotta?

Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell’istanza – dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività.

 

NON IMPONIBILITA’ AI FINI DELL’ALIQUOTA IVA DA APPLICARE

 Chi ne ha diritto?

Esportatori abituali
Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, infatti, è necessario che l’ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E’ ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all’art. 8 “Cessioni all’esportazione” – primo comma, lettere a) e b), all’art. 8-bis “Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”; all’art. 9 “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427).

Come ottenerle?

Esportatori abituali
Gli obblighi in capo agli esportatori abituali possono essere così riassunti:
• emissione in duplice copia della “dichiarazione d’intento”, costituente la comunicazione di voler usufruire della non imponibilità dei propri acquisti, in conformità al modello allegato al D.M. 06/12/1986 (art.1 c.1 lett.(c e comma 2, del D.L. 29/12/1983 n.746);
• numerazione (progressiva per anno solare) e registrazione della dichiarazione entro 15 giorni dalla sua emissione in apposito registro o nel registro IVA vendite/ corrispettivi, di cui agli artt.23 (registro fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R.633/1972;
• consegna o spedizione di un esemplare della dichiarazione d’intento ai fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione agevolata;
• controllo che nella fattura d’acquisto siano indicati gli estremi della dichiarazione d’intento come causale della “non imponibilità”;
• compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA per la formazione del plafond e del suo utilizzo.
Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell’Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale del 06/12/1986.

La dichiarazione d’intento deve:

• essere consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d’imposta;
• essere redatta in duplice esemplare;
• essere numerata progressivamente per ogni anno solare;

• riportare i dati anagrafici del dichiarante, l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio; – indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell’anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l’anno) ovvero per operazioni effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell’anno 2005 fino a € 15.000);
• essere annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi. L’emissione delle dichiarazioni d’intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione I.V.A.

• Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
• Organizzazioni Internazionali
• Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
• Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino

 

 

 

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ti informiamo che stiamo contrastando con successo i vari tentativi di truffa che avvengono tramite comunicazioni telefoniche e WhatsApp.
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