Dal 1° gennaio 2017, l’Autorità ha introdotto l’obbligo del tentativo di conciliazione per risolvere le controversie tra i Gestori e i Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, i Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, i Prosumer e gli Utenti finali.
Il Servizio Conciliazione dell’Autorità è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia e gas per la risoluzione delle loro controversie con gli operatori. L’obiettivo è far incontrare le parti in causa alla presenza di un conciliatore. In alternativa, l’Autorità ha previsto la risoluzione extragiudiziale della controversia mediante organismi appositamente individuati (ADR – Alternative Dispute Resolution). Tale tentativo consente di risolvere in modo bonario la controversia prima che il giudice della giustizia ordinaria si pronunci sul merito.
La domanda di conciliazione può essere presentata al Servizio Conciliazione dell’Autorità o agli organismi ADR tramite web, posta o fax, direttamente o mediante un delegato. Il presupposto fondamentale è che il cliente abbia presentato un reclamo scritto all’operatore interessato e abbia ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano trascorsi 50 giorni dall’invio del reclamo, e comunque non oltre un anno dalla data di invio del reclamo stesso. Non è possibile presentare una domanda di conciliazione se per la stessa controversia è già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione, oppure se il Servizio Conciliazione ha archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro dell’attivante.
Energygas Italia si impegna a partecipare all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente.