In caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso un giorno dalla scadenza della fattura, Energygas Italia darà corso alle azioni di recupero del credito, come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i).
Energygas Italia procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, e provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della comunicazione. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, Energygas Italia richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.
Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento. A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.
In caso di mancato rispetto da parte di Energygas Italia delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora.
20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora Energygas Italia non sia in grado di documentare la data di invio;
c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Energygas Italia corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.